Oplà: dai Ministri Giorgetti e Lollobrigida un bel Decreto per ripianare gli interessi passivi delle aziende agricole che penalizza gli agricoltori di Sud e Sicilia. E ti pareva!

Tutto ruota attorno alle polizze assicurative diffuse nel Nord e quasi del tutto assenti nel Sud e in Sicilia

Un contributo da 21 milioni di euro a copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari per le aziende agricole oggi in grande difficoltà non è una cosa da nulla. Poi se con il solito marchingegno anti-meridionale e anti-siciliano dai questi soldi solo agli agricoltori del Nord Italia è ancora meglio. Questa, in estrema sintesi, l’ultima trovata dell’accoppiata vincente dell’attuale Governo nazionale: il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida (nella foto sopra tratta da Ministero dell’Economia e delle Finanze). Sono loro i protagonisti del Decreto su “Criteri e modalità per il riconoscimento del contributo del Fondo per la sovranità alimentare destinato alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari”. I contributi, per la cronaca, sono soldi ‘mansi’: chi li acciuffa – in questo caso gli agricoltori – non li deve restituire. Oggi, lo ribadiamo, per l’agricoltura italiana è una manna dal cielo, con riferimento al cielo che si ferma sopra la linea gotica…

Il punto ‘c’ e lo spirito profondamente anti-meridionale e anti-siciliano di tutti i Governi della Seconda Repubblica

Il Decreto non fa una grinza: è perfetto, ovviamente per gli agricoltori del Nord Italia. Infatti al punto ‘c’ del comma 1 dell’articolo 3 si legge: “Possono beneficiarie dei contributi di cui al presente decreto le imprese agricole, e della pesca e dell’acquacoltura che alla data della presentazione della domanda di cui all’art. 6: c) hanno sottoscritto una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti“. Nel Sud e in Sicilia le polizze assicurative in agricoltura non sono molto diffuse, sia perché l’agricoltura meridionale è molto meno ricca dell’agricoltura del Nord Italia, sia perché – anzi, soprattutto perché – è massacrata dall’Unione europea e dal Governo nazionale che puntano a smantellare la cerealicoltura meridionale e siciliana per sostituirla con i pannelli fotovoltaici necessari per fornire energia al Nord Italia, che ormai ha un’economia con il ‘culo a terra’ anche per il costo elevato dell’energia. Anche il Governo di Giorgia Meloni, come tutti i precedenti Governi nazionali della cosiddetta Seconda Repubblica, è ferocemente anti-meridionale e anti-siciliano. Insomma quando possono colpire il Sud e la Sicilia per tutelare il Nord Italia non ci pensano due volte. Che è quello che si sta materializzando anche con il Decreto di un Ministro leghista (Giorgetti) e di un Ministro di Fratelli d’Italia (Lollobrigida).

Nel Nord Italia delle alluvioni continue le polizze assicurative nelle aziende agricole sono molto diffuse: ma ddrà i picciuli ci sunnu, nel Sud e in Sicilia c’è pitittu...

Le polizze assicurative sono molto utilizzate nel Nord Italia non soltanto perché da quelle parti gli agricoltori sono più forti e più protetti economicamente, ma anche perché, in tante aree del Nord Italia gli amministratori pubblici non sono particolarmente attenti alla tutela dell’ambiente, forse con l’eccezione del Veneto: non a caso, sopra la linea gotica le alluvioni sono ormai all’ordine del giorno. Proprio in queste ore c’è un’emergenza allagamenti in Toscana e problemi in Emilia Romagna. Ciò non significa che il maltempo non sferzi anche il Sud e la Sicilia, ma mentre in certe aree del Nord Italia le alluvioni sono presenti quasi ogni anno e, qualche volta, anche più di una volta all’anno, nel Sud e in Sicilia sono più rare e non sono devastanti come quello che si registrano nelle Regioni del Nord. In ogni caso, ribadiamo, le aziende agricole meridionali e siciliane sono state sempre penalizzate dall’Unione europea, dallo Stato e anche dall’indifferenza delle Regioni: non è casuale che le Regioni del Sud, Sicilia e Sardegna sono prese d’assalto dalle pale eoliche e dai pannelli fotovoltaici, con la connivenza dei Governi regionali di centrosinistra e di centrodestra.

Però grazie a Trump e a Putin c’è la speranza, che è più di una speranza, che Sud e Sicilia possano in parte essere liberate dall’inquinamento industriale imposto per tutelare gli interessi economici del Nord Italia

Fatta questa doverosa disamina, per ricordare che lo spitito anti-meridipnale e anti-siciliano pervade tutte le forze politiche italiane della Seconda Repubblica, compresi i grillini, non possiamo che sottolineare che, così com’è stato formulato, il Decreto escluderà dai benefici la stragrande maggioranza degli agricoltori del Sud Italia e della Sicilia. Ennesima dimostrazione che, finita la cosiddetta Prima Repubblica che, bene o male, si occupava un minimo del Mezzogiorno, Sud e Sicilia sono state del tutto abbandonate. Sono solo colonie utilizzate per sostenere gli interessi del Nord. Grazie a Dio è arrivato Donald Trump, che, di certo senza volerlo, darà una mano al Sud e alla Sicilia, quanto meno per liberarli dall’inquinamento. Grazie ai dazi doganali sull’acciaio introdotti da Trump e grazie anche alla crisi ormai irreversibile del mercato dell’auto in Europa, Taranto potrà finalmente chiudere l’orrida acciaieria che ha cagionato danni immani a questa bellissima città e a tanti cittadini. Non solo. Se faranno ancora incazzare il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, forse la Sicilia potrà ridurre drasticamente l’inquinamento nell’area industriale del ‘triangolo’ Priolo-Melilli-Augusta. Forza Putin, da siciliani ti diciamo: facci sognare!

Sotto il testo del Decreto

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

DECRETO 30 dicembre 2024 .
Criteri e modalità per il riconoscimento del contributo del
Fondo per la sovranità alimentare destinato alla copertura
degli interessi passivi dei finanziamenti bancari.
IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea e, in particolare, gli articoli 107 e 108 relativi alla

concessione di aiuti da parte degli Stati membri;
Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013

della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’ap-
plicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis » e

successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 2019/316 della Commis-
sione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento

(UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli

107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, e il regolamento

(UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre

2023 e il regolamento (UE) 2023/2391 della Commissio-
ne del 4 ottobre 2023;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione

del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il merca-
to interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Tratta-
to sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie

di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Visto l’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990,

n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obbli-
ghi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità

europee;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, re-
cante «Conferimento alle Regioni delle funzioni ammini-
strative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazio-
ne dell’amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recan-
te «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di

sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, com-
ma 4, lettera c) , della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e
successive modificazioni ed integrazioni, che individua
l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA quale

soggetto gestore per l’attuazione delle attività di compe-
tenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità ali-
mentare e delle foreste;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modifi-
cazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e, in particolare, l’art. 12 che
prevede la determinazione dei criteri e della modalità per
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari;

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7-3-2025 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale – n. 55

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, con-
vertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022,

n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri, ed in particolare l’art. 1,
comma 1, lettera b) , e l’art. 3, in base al quale il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali assume la

denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovra-
nità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
21 ottobre 2022, con cui l’on. Francesco Lollobrigida è

stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 16 ottobre 2023, n. 178 concernente regolamento

recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricol-
tura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma

dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023,

n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giu-
gno 2023, n. 74;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024,
n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data

23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull’attivi-
tà amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;
Visto in particolare l’art. 1, comma 424, della legge

29 dicembre 2022, n. 197 istitutivo nello stato di previsio-
ne del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimen-
tare e delle foreste del «Fondo per la sovranità alimentare»

finalizzato a rafforzare il sistema agricolo e agroalimen-
tare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla

tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità alla
riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole,
al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi
di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli
approvvigionamenti alimentari, capitolo 2332, con una
dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024, 2025 e 2026;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, converti-
to con legge 12 luglio 2024, n. 101, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 13 lu-
glio 2024 recante «Disposizioni urgenti per le imprese

agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le

imprese di interesse strategico nazionale», ed in partico-
lare l’art. 1, comma 4, ove è previsto che «Entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decre-
to, i decreti del ministro dell’agricoltura, della sovranità

alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di
cui all’art. 1, comma 424 della legge 29 dicembre 2022,
n. 197 sono modificati al fine di renderli coerenti con

le modifiche previste dal comma 3, tenendo conto qua-
le criterio di assegnazione del beneficio della copertura

degli interessi, dell’avvenuta stipulazione di una polizza

assicurativa contro i danni alle produzioni, alle struttu-
re, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti

da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità
atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di
portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e
vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti
e prevedendo che l’erogazione delle somme sia gestita

dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),

anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazio-
nale (SIAN). Conseguentemente la dotazione del Fondo

di sovranità alimentare di cui all’art. 1, commi 424 e 425
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 1
milione per l’anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2025 e 2026»;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2024;

Decreta:
Art. 1.
Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
    definizioni:

a) «contributo»: il contributo destinato alla coper-
tura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finan-
ziamenti bancari erogati ai sensi dell’art. 43 del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) «banca»: la banca italiana o la succursale di ban-
ca estera comunitaria o extracomunitaria operante in

Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di

cui all’art. 13 del testo unico bancario (decreto legislati-
vo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche ed

integrazioni);
c) « de minimis »: aiuti ai sensi del regolamento (UE)
n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e

successive modificazioni ed integrazioni, del regolamen-
to (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre

2023 o del regolamento (UE) 2023/2391 della Commis-
sione del 4 ottobre 2023 relativi all’applicazione degli ar-
ticoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unio-
ne europea agli aiuti « de minimis »;

d) «Ministero»: il Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste;

c) «soggetto beneficiario»: l’impresa agricola, agro-
alimentare, della pesca e dell’acquacoltura, iscritta al re-
gistro delle imprese;

d) «soggetto gestore»: l’Agenzia per le erogazioni

in agricoltura – AGEA ai sensi dell’art. 2 del decreto legi-
slativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modificazioni

ed integrazioni;

e) «registro nazionale aiuti»: il registro nazionale de-
gli aiuti di Stato di cui all’art. 52, comma 5, della legge

24 dicembre 2012, n. 234.
Art. 2.
Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce i requisiti, le condi-
    zioni di accesso e la misura massima dei contributi di

cui all’art. 1, comma 424 della legge 29 dicembre 2022,

n. 197 e ne disciplina le modalità di concessione, eroga-
zione e controllo.

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Art. 3.

Soggetti beneficiari e soggetto gestore

  1. Possono beneficiarie dei contributi di cui al presente

decreto le imprese agricole, e della pesca e dell’acqua-
coltura che alla data della presentazione della domanda

di cui all’art. 6:

a) hanno una sede legale in Italia e sono regolarmen-
te costituite ed iscritte nel registro delle imprese e, limi-
tatamente alle imprese agricole, risultino iscritte nella se-
zione speciale del registro come impresa agricola «attiva»

o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore
diretto, al 31 dicembre 2021;
b) risultano, limitatamente alle imprese agricole,
agricoltori in attività ai sensi dell’art-4, paragrafo 5 del
regolamento (UE) n. 2021/2115 e dell’art. 4 del decreto
ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087;
c) hanno sottoscritto una polizza assicurativa contro
i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture
e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali

o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimi-
labili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica,

da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i
danni causati da animali protetti;
d) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti individuali quali illegali o incompatibili
dalla Commissione europea;
e) hanno sottoscritto un contratto di finanziamento
bancario con le caratteristiche di cui all’art. 4 del presente
decreto.

  1. Il soggetto gestore è individuato in AGEA, Agenzia

per le erogazioni in agricoltura, ente pubblico non econo-
mico vigilato dal Ministero.

  1. Il soggetto gestore emana le proprie istruzioni ope-
    rative entro venti giorni dalla pubblicazione del presente

provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca italiana, predispone l’applicativo per la gestione della

misura, provvede alla definizione del modello di doman-
da, definisce i termini di presentazione delle domande di

agevolazione, specifica gli allegati obbligatori che devo-
no corredare le domande, esegue i controlli obbligatori

di legge e quelli specifici per la misura, effettua il moni-
toraggio e la rendicontazione di cui al successivo art. 8.

Art. 4.

Caratteristiche del finanziamento

  1. La concessione del contributo di cui all’art. 5 è con-
    dizionata all’ottenimento, da parte del soggetto beneficia-
    rio di una delibera di concessione di un finanziamento, da

parte di soggetti di natura bancaria, individuati ai sensi
degli articoli 13 e 64 del decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, Il finanziamento deve avere una durata mas-
sima di cinque anni, comprensiva dell’eventuale periodo

di preammortamento.

  1. Il finanziamento è comunque erogato utilizzando,

per la relativa quantificazione, i dati relativi al tasso ripor-
tato nel contratto di finanziamento, firmato dalle imprese

di cui al precedente art. 3.

Art. 5.
Agevolazioni concedibili

  1. A fronte della delibera di concessione del finanzia-
    mento e del relativo contratto di finanziamento di cui

all’art. 4, è concesso un contributo in conto interessi quan-
tificato in ragione di una percentuale pari, al massimo, al

50% del tasso annuo nominale applicato dalla banca al

finanziamento. L’importo individuale per ciascun bene-
ficiario non può comunque superare l’importo massimo

previsto per gli aiuti « de minimis » di settore.

  1. L’agevolazione è concessa al soggetto beneficiario
    nei limiti dell’importo massimo previsto per gli aiuti « de
    minimis » secondo i massimali specifici previsti per le

imprese agricole e del settore della pesca e dell’acqua-
coltura e nei limiti di spesa indicati all’art. 1, comma 4

del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con
modificazioni nella legge 12 luglio 2024, n. 101.

  1. Le agevolazioni sono riconosciute previa verifica

del soggetto gestore dell’ammissibilità dei requisiti og-
gettivi e soggettivi di cui al presente decreto secondo le

modalità di cui all’art. 6.

  1. Qualora, in esito alla raccolta delle domande presen-
    tate dai soggetti beneficiari, l’importo richiesto superi lo

stanziamento disponibile, il soggetto gestore quantifica la

riduzione lineare percentuale del sostegno individuale spet-
tante a ciascun beneficiario coerentemente allo sforamento.

Art. 6.

Modalità di presentazione della domanda
e procedure per la concessione dell’aiuto

  1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore

apposita domanda, firmata digitalmente, per il ricono-
scimento dell’aiuto di cui al presente decreto, secondo

il modello che sarà reso disponibile sul sito internet del
soggetto gestore.

  1. Alla domanda sono allegati:

a) copia della delibera di concessione del finanzia-
mento bancario, emessa al massimo nei trenta giorni pre-
cedenti la presentazione della domanda;

b) dichiarazione, sottoscritta dal titolare o rappresen-
tante legale del soggetto beneficiario o da un suo procura-
tore speciale ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 3;
c) mandato irrevocabile all’incasso in favore della
banca, il cui modello sarà reso disponibile sul sito internet
del soggetto gestore, con il quale il soggetto beneficiario
autorizza la stessa banca ad utilizzare il contributo per
l’estinzione anticipata di quota parte del finanziamento
bancario di cui all’art. 4.

  1. Il mancato utilizzo dei predetti modelli, la sotto-
    scrizione di dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche

parziale, dei documenti e delle informazioni richieste co-
stituiscono condizioni per l’inammissibilità al contributo.

  1. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeuti-
    che alla concessione dell’aiuto individuale in regime « de

minimis », avvalendosi del supporto del registro nazionale

aiuti e, per le imprese agricole, delle pertinenti informa-
zioni presenti nel fascicolo aziendale del SIAN.

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  1. Il soggetto gestore, verificate la completezza delle

informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammis-
sibilità, determina l’ammontare dell’aiuto concedibile a

ciascun soggetto beneficiario. Tale importo è eventual-
mente ridotto al fine di assicurare il rispetto del limite

di spesa, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 5,
comma 4.

  1. Il soggetto gestore registra l’importo dell’aiuto indi-
    viduale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel re-
    gistro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario

il riconoscimento dell’aiuto e l’importo effettivamente
spettante.

  1. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste

per la concessione dell’aiuto, il soggetto gestore comu-
nica al soggetto beneficiario i motivi ostativi all’accogli-
mento della domanda ai sensi dell’art. 10 -bis della legge

7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 7.
Erogazione del contributo

  1. Il contributo è erogato sul conto corrente banca-
    rio indicato dal soggetto beneficiario in fase di doman-
    da, previa dimostrazione dell’avvenuta erogazione del

finanziamento,

  1. Il contributo è erogato in forma attualizzata al

tasso di riferimento e di attualizzazione stabilito dal-
la Commissione europea e pubblicato nel sito: https://

competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/
reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/
reference-and-discount-rates_en – maggiorato di 100
punti base come definito nella comunicazione della

Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisio-
ne del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di

attualizzazione.

Art. 8.

Monitoraggio e rendicontazione

  1. Il soggetto gestore effettua il monitoraggio dell’aiu-
    to, comunicando al Ministero una stima degli importi ri-
    chiesti, e l’eventuale applicazione della riduzione lineare

di cui al precedente art. 5, comma 4, entro trenta giorni

dalla data di apertura della fase di raccolta delle doman-
de. Con apposite istruzioni operative il soggetto gestore

indicherà la data finale di presentazione delle domande.

  1. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunica-
    re tempestivamente al soggetto gestore ed al Ministero

l’eventuale perdita, successivamente all’accoglimento
dell’istanza di agevolazione, dei requisiti di cui all’art. 3.

  1. Il soggetto gestore comunica al Ministero, conclu-
    sa la fase di erogazione, una dettagliata rendicontazione

degli importi erogati, degli importi definitivamente non
erogati e di quelli per i quali l’erogazione non sia stata
completata per motivi oggettivi (ad esempio: pagamenti
inesitati per problematiche inerenti le coordinate bancarie
e che devono essere riemessi ecc.).

Art. 9.
Revoche

  1. Il contributo concesso è revocato dal soggetto gesto-
    re in tutto o in parte nel caso in cui:

a) venga accertato che il soggetto beneficiario in
qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni

mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispon-
denti a verità;

b) venga accertata l’assenza, all’atto di presentazio-
ne della domanda di cui all’art. 6 dei requisiti di ammissi-
bilità previsti all’art. 3;

c) intervenga la risoluzione o decadenza del contrat-
to di finanziamento o l’estinzione del prestito ricevuto;

d) sussistano le ulteriori condizioni di revoca previ-
ste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.

  1. Il recupero del contributo a seguito della revoca
    di cui al comma 1, è effettuato dal soggetto gestore nei

confronti del soggetto beneficiario, per il successivo ver-
samento all’entrata del bilancio dello Stato ove restano

acquisite.

Art. 10.
Disposizioni finanziarie

  1. I contributi di cui all’art. 5 del presente decreto sono
    erogati nei limiti delle disponibilità dell’autorizzazione di

spesa di cui all’art. 1, comma 4 del decreto-legge 15 mag-
gio 2024, n. 63, convertito con modificazioni nella legge

12 luglio 2024, n. 101 e a valere sul capitolo di spesa 2332
relativo al «fondo per la sovranità alimentare» a valere
sulla dotazione 2024 per euro 1 milione, e a valere sulla
dotazione 2025 e 2026, pari a 10 milioni per ciascun anno.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo,

è pubblicato sul sito internet del Ministero e nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2024

Il Ministro dell’agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste
LOLLOBRIGIDA

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
GIORGETTI
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made
in Italy, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 146

Roma per fare ‘cassa’ vuole tagliare i fondi per gli anziani non autosufficienti ricoverati nelle Rsa. Si ‘mangeranno’ anche i fondi per i malati di Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative?

Agricoltori siciliani quest’anno ‘accura’ con le cartelle esattoriali dei Consorzi di Bonifica: a Roma cercanu picciuli comu dispirati e poi si vonnu pigghiari i tirreni pi mettici i pannelli fotovoltaici

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